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Separazioni e divorzi (o modifica delle condizioni) con assistenza di avvocato

I coniugi che intendano raggiungere un accordo per la separazione personale e il divorzio, o per modificare le condizioni di separazioni o divorzi già formalizzati, possono rivolgersi a uno o più avvocati al fine di ricevere assistenza nella conclusione di un accordo negoziale per la soluzione consensuale.

I coniugi possono rivolgersi ad un avvocato ai fini di cui sopra, nei seguenti casi:

  1. In mancanza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o maggiorenni non autosufficienti. In tali casi l'accordo raggiunto deve ottenere il nulla-osta del Procuratore della Repubblica, necessario affinché l'avvocato possa inoltrare l'accordo al Comune per i successivi adempimenti di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.

  2. In presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o maggiorenni non autosufficienti. In tali casi l'accordo deve ottenere l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, rilasciato nel caso in cui il Procuratore rilevi che l'accordo risponde all'interesse dei figli.
    Qualora il Procuratore ritenga che l'accordo non risponde all'interesse dei figli lo trasmette al Presidente del Tribunale per la comparizione delle parti.
    Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'avvocato inoltra l'accordo al Comune per i successivi adempimenti di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.

  3. Per il divorzio: quando siano trascorsi i termini minimi di ininterrotta separazione.

Con la presente modalità il procedimento comporta per i coniugi il pagamento delle spese derivanti dall'assistenza dell'avvocato o degli avvocati, nonché eventuali spese derivanti dagli adempimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria.
 


Termini minimi per ottenere il divorzio con assistenza di un avvocato

Per le separazioni avvenute davanti al Presidente del Tribunale:
  • Per la separazione personale: un anno di ininterrotta separazione dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale;
  • Per la separazione consensuale: sei mesi di ininterrotta separazione dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale;
Per le separazioni avvenute con assistenza di avvocato:
  • Trattandosi di separazione esclusivamente consensuale il termine è di sei mesi di ininterrotta separazione dalla data certificata nell'accordo di separazione;
Per le separazioni avvenute dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile:
  • Trattandosi di separazione esclusivamente consensuale il termine è di sei mesi di ininterrotta separazione dalla data di trascrizione dell'accordo di separazione nei registri dello Stato Civile;

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