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Separazioni e divorzi (o modifica delle condizioni) dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

I coniugi che intendano procedere consensualmente ad un accordo per la separazione personale e il divorzio o per modificare le condizioni di separazioni o divorzi già formalizzati possono rivolgersi anche all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
I coniugi possono rivolgersi all' Ufficiale dello Stato Civile, solo nei seguenti casi:
  1. Quando sussista pieno accordo tra i coniugi sulla volontà di far luogo alla separazione o al divorzio o alla modifica delle condizioni;
  2. In mancanza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o maggiorenni non autosufficienti.
  3. Quando l'accordo non debba contenere patti di trasferimento patrimoniale.
  4. Per il divorzio: quando siano trascorsi i termini minimi di ininterrotta separazione.

Nei casi di cui sopra i coniugi dovranno presentarsi congiuntamente all' Ufficio dello Stato Civile per comunicare il proprio interessamento all'avvio del procedimento. Nell'occasione i coniugi saranno invitati a compilare una formale dichiarazione di comunicazione dei dati.
Successivamente l'Ufficiale dello Stato Civile acquisirà dai coniugi, dagli Enti competenti e da altri soggetti interessati tutta la documentazione necessaria, fissando la data per la ricezione della dichiarazione di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni. In tale occasione i coniugi possono valersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato.

Contestualmente alla formale redazione dell'atto di Stato Civile, l'Ufficiale fisserà un'ulteriore data di comparizione dei coniugi non prima di trenta giorni: in tale data i coniugi dovranno confermare formalmente dell'accordo; la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo con annullamento del procedimento.
Con la presente modalità il procedimento comporta per i coniugi - qualora non assistiti da avvocati - il pagamento di un diritto fisso pari a € 16,00.
Nel caso in cui i coniugi intendano valersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, dovranno farsi carico degli oneri conseguenti.
Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficiale dello Stato Civile al numero 0432-645924, o scrivere una e-mail all'indirizzo: anagrafe@pasian.it



Termini minimi per ottenere il divorzio dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

Per le separazioni avvenute davanti al Presidente del Tribunale:
  • Per la separazione personale: un anno di ininterrotta separazione dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale;
  • Per la separazione consensuale: sei mesi di ininterrotta separazione dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale;
Per le separazioni avvenute con assistenza di avvocato:
  • Trattandosi di separazione esclusivamente consensuale il termine è di sei mesi di ininterrotta separazione dalla data certificata nell'accordo di separazione;
Per le separazioni avvenute dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile:
  • Trattandosi di separazione esclusivamente consensuale il termine è di sei mesi di ininterrotta separazione dalla data di trascrizione dell'accordo di separazione nei registri dello Stato Civile;

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