Separazioni e divorzi (o modifica delle condizioni) dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile
I coniugi possono rivolgersi all' Ufficiale dello Stato Civile, solo nei seguenti casi:
- Quando sussista pieno accordo tra i coniugi sulla volontà di far luogo alla separazione o al divorzio o alla modifica delle condizioni;
- In mancanza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o maggiorenni non autosufficienti.
- Quando l'accordo non debba contenere patti di trasferimento patrimoniale.
- Per il divorzio: quando siano trascorsi i termini minimi di ininterrotta separazione.
Nei casi di cui sopra i coniugi dovranno presentarsi congiuntamente all' Ufficio dello Stato Civile per comunicare il proprio interessamento all'avvio del procedimento. Nell'occasione i coniugi saranno invitati a compilare una formale dichiarazione di comunicazione dei dati.
Successivamente l'Ufficiale dello Stato Civile acquisirà dai coniugi, dagli Enti competenti e da altri soggetti interessati tutta la documentazione necessaria, fissando la data per la ricezione della dichiarazione di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni. In tale occasione i coniugi possono valersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato.
Contestualmente alla formale redazione dell'atto di Stato Civile, l'Ufficiale fisserà un'ulteriore data di comparizione dei coniugi non prima di trenta giorni: in tale data i coniugi dovranno confermare formalmente dell'accordo; la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo con annullamento del procedimento.
Con la presente modalità il procedimento comporta per i coniugi - qualora non assistiti da avvocati - il pagamento di un diritto fisso pari a € 16,00.
Nel caso in cui i coniugi intendano valersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, dovranno farsi carico degli oneri conseguenti.
Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficiale dello Stato Civile al numero 0432-645924, o scrivere una e-mail all'indirizzo: anagrafe@pasian.it
Termini minimi per ottenere il divorzio dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile
- Per la separazione personale: un anno di ininterrotta separazione dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale;
- Per la separazione consensuale: sei mesi di ininterrotta separazione dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale;
- Trattandosi di separazione esclusivamente consensuale il termine è di sei mesi di ininterrotta separazione dalla data certificata nell'accordo di separazione;
- Trattandosi di separazione esclusivamente consensuale il termine è di sei mesi di ininterrotta separazione dalla data di trascrizione dell'accordo di separazione nei registri dello Stato Civile;