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Comunicazione dei dati conducente

Nel caso al trasgressore venga notificata una sanzione in cui sia prevista la decurtazione di punti dal punteggio della patente, la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione. L’invio può avvenire tramite posta elettronica certificata: vigili@pec.pasian.it, al Comando in intestazione, oppure mediante piego raccomandato.
Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, ai sensi dell'art.196 C.d.S., deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art.196 C.d.S., sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 126-bis C.d.S..
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata della patente di guida (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase: “Io sottoscritto/a _________nato/a a  ______ il _______ e residente a ____________ in via _____________DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme all’originale in mio possesso.” La copia fotostatica deve essere firmata in originale. Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) e la dichiarazione non sia stata firmata in originale, ovvero non ha allegata la copia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato, alla persona indicata come conducente, con spese interamente a suo carico.
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Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri che sono: 1) con telefono bisogna comporre solo da rete fissa il numero 848.782.782 e seguire le indicazioni della voce registrata; 2) oppure è possibile l’utilizzo del pc e collegarsi al sito internet: www.ilportaledellautomobilista.it., servizio che è in grado di soddisfare un milione di richieste contemporaneamente. Per accedervi sarà necessario registrarsi gratuitamente, digitare la propria password e immediatamente apparirà la schermata con la propria situazione. previa registrazione gratuita. 
Normativa di riferimento: art.126 bis D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada)
Incaricati alla ricezione: tutto il personale dell’ufficio.
Allegato fac-simile di domanda di comunicazione in formato pdf
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