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Richiesta informazioni/copia atti rilievi incidente stradale

L’utente coinvolto in un incidente stradale  e chiunque avente titolo sia interessato ad assumere informazioni  e ottenere copia degli atti dei rilievi del sinistro, può inoltrare al Sindaco domanda scritta (indicando le proprie generalità complete, il c.f. e/o partita I.V.A.) in carta semplice da presentare al protocollo. Il servizio è reso con l’esibizione della  ricevuta di versamento degli importi fissati dalla delibera di Giunta Comunale n.14 del 22/02/2021:
Tariffe per la cessione a terzi di copie di atti ed elenchi di dati:
·       formato 21x29,7 (A4):  € 0,15 IVA compresa;
·       formati superiori: € 0,30 IVA compresa;
·       copie documentanti violazioni al codice della strada:  € 1,00 IVA compresa;
·       stampe a colori riprodotte con strumenti informatici
.       a disposizione formato A4 (21x29): € 1,50 IVA compresa;
·       formazione di file € 36,00 IVA compresa;
·       Memorizzazione di dati su supporto ottico o magnetico (floppy disk / CD ROM) €. 6,00 iva compresa;
Normativa di riferimento:  artt.11, 12, 21 comma 6° D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), art.116 c.p.p.,
art. 25 L.n.241/1990, Circolare prot.n.3382/16 del 16/06/2016 della Procura della Repubblica di Udine.
In forza delle disposizioni suddette:
  1. nei casi di incidenti stradali mortali, gli organi di polizia provvederanno al rilascio delle informazioni solo in presenza di una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero;
  2. nei casi di incidenti stradali con feriti in prognosi riservata o con prognosi rilasciata nella immediatezza del fatto superiore ai 40 giorni, parimenti il rilascio di copie potrà avvenire solo in presenza di una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero;
  3. nei casi di incidenti stradali con feriti — qualunque sia la prognosi — in cui sia stato contestato anche un reato previsto dal codice della strada (come ad esempio quello di cui all'art.186 c.d.s. o di cui all'art.189 c.d.s.), il rilascio di copie potrà avvenire solo in presenza di una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero;
  4. nei casi di incidenti stradali con feriti, qualora la prognosi rilasciata nella immediatezza del fatto sia inferiore ai 40 giorni, gli Uffici di p.g. sono in via generale autorizzati dallo scrivente, ai sensi degli artt. 16 c.p.p., 11 quarto comma Codice della Strada e 21 sesto comma del relativo Regolamento di esecuzione, al rilascio agli interessati, che ne facciano domanda, di copia degli atti di polizia giudiziaria che descrivono le modalità dell'incidente (relazione sulla dinamica, rilievi e schizzi planimetrici, documentazione fotografica e video registrata) e delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e dei terzi, esclusi gli atti di contestazione di violazione di norme del codice della strada;
  5. nessuna autorizzazione è richiesta per il rilascio delle informazioni relative alle modalità di incidenti stradali con soli danni alle cose, sempre che ovviamente non sia stato contestato anche un reato previsto dal codice della strada (come, ad esempio, quello di cui all'art. 186 c.d.s.).
Incaricato dell’istruttoria: tutti gli ufficiali e gli agenti di P.L.
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