Comune di Pasian di Prato
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Variazione di residenza di cittadini di Paesi non appartenenti all' Unione Europea

MODULI PRINCIPALI PER LA RICHIESTA

MODULI AGGIUNTIVI E CASI PARTICOLARI

  • MODULO DA PRESENTARE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER AGGIORNARE LA TESSERA DEL CARBURANTE A PREZZO RIDOTTO
  • Qualora si intenda chiedere la residenza presso un alloggio già occupato da altre persone nei riguardi delle quali si sia dichiarata l'insussistenza di vincoli di parentela, adozione, tutela o vincoli affettivi, è necessario compilare il modulo aggiuntivo atto a formalizzare tale dichiarazione (il modulo contiene anche specificazione della documentazione ulteriore da allegare).
  • Qualora l'abitazione nella quale si chiede la residenza sia priva di numerazione civica, è necessario inoltrare, insieme alla richiesta di residenza, l'istanza per l'attribuzione della numerazione civica, utilizzando questo modulo aggiuntivo
  • Qualora due persone in iscrizione siano altresì unite da rapporti di coppia, potranno formalizzare tale rapporto mediante dichiarazione costitutiva di convivenza di fatto. Per informazioni selezionare il link

  

INFORMATIVA IMPORTANTE:
La richiesta di iscrizione anagrafica costituisce formale dichiarazione resa a pubblico ufficiale e può essere inoltrata solo se il dichiarante e le altre persone interessate abbiano assunto stabilmente la propria dimora abituale nell’alloggio oggetto dichiarazione, ovvero – nel caso in cui la dimora non sia continuativa – rientrino con regolarità nel predetto alloggio con le condizioni di reperibilità specificate nel modulo a parte.

La sussistenza della dimora abituale è oggetto di procedimento di accertamento da parte della Polizia Municipale o del Messo Comunale, nei 45 giorni successivi alla data della dichiarazione, anche mediante l’assunzione di altre informazioni rilevanti da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe. 
Ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 5/2012, in caso di esito negativo degli accertamenti disposti, ove fossero state rese dichiarazioni non corrispondenti al vero, il rilascio di dette dichiarazioni costituisce illecito penale. 
In tal caso verrà automaticamente ripristinata la posizione anagrafica precedente e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. Inoltre l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà obbligatoriamente segnalare l’illecito, penalmente rilevante, all’autorità di pubblica sicurezza. Ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale la falsa dichiarazione resa a pubblico ufficiale è punita con la reclusione fino a due anni.

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