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In variante (art. 17 e art. 26, LR 11/11/2009 n.19)

  SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ IN VARIANTE
Area Urbanistica Edilizia Privata Patrimonio Suap e Attività Produttive
Responsabile dell’Area dott. Angelo Fantino
Recapiti tel. 0432 645941 – mail a.fantino@comune.pasiandiprato.ud.it
Unità responsabile dell’istruttoria Edilizia Privata
Responsabile dell’ufficio dott. Angelo fantino
Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale Edilizia Privata
Cos’è Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 bis, comma 2, della L.R. 19/09 sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell'articolo 40 della stessa legge, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dalle altre norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica.
Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini della segnalazione certificata di agibilità, le varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire dell'intervento principale. In tali casi possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.
Chi può richiederlo La SCIA di variante è presentata dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.
Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie, oltre il proprietario:
  • il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;
  • l'affittuario di fondo rustico;
  • il concessionario di beni demaniali;
  • il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;
  • il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.
Modalità di attivazione L'inizio dei lavori relativi agli interventi soggetti a SCIA di variante è comunicato al Comune allegando quanto previsto dalla legge e dal Regolamento edilizio comunale e deve comunque essere comprensiva di:
  • opportuni elaborati progettuali e dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge;
  • attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto;
  • indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori, salvo i casi di esecuzione diretta ove possibile;
  • eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati che sostituiscono gli atti o i pareri o le verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 19 della legge 241/1990.
Come si richiede La SCIA di variante può essere presentata:
  • a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Pasian di Prato;
  • a mezzo P.E.C. all’indirizzo pasian@pec.pasian.it
  • a mezzo raccomandata postale indirizzata al Comune di Pasian di Prato
Tempi del procedimento Il responsabile del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio di inizio attività:
  • accerta che l'intervento rientri tra quelli soggetti a SCIA;
  • verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;
  • verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, se dovuto.
Il responsabile del procedimento, nei trenta giorni successivi alla presentazione, qualora venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalla legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Costi Diritti di segreteria: € 65 da versare all’atto della presentazione della SCIA.
Il contributo di costruzione, se dovuto, deve essere corrisposto secondo quanto stabilito dall’art. 45 del Regolamento edilizio comunale.
Modalità di effettuazione dei pagamenti Gli importi dovuti devono essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria comunale, prima dell'inoltro della pratica edilizia.
Dove rivolgersi Ufficio Edilizia Privata
Riferimenti normativi Art. 17 e 26 L.R. 19/2009
Moduli e servizi onLine di interesse collegati  
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia Segretario Comunale
Recapiti tel. 0432 645950 – mail segretario@comune.pasiandiprato.ud.it
Modalità di attivazione del potere sostitutivo apposita modulistica
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