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Richiesta accesso agli atti


Ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” è possibile consultare e/o richiedere eventuali copie di atti amministrativi e documenti.
La consultazione dei documenti è gratuita.
In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l’importo dei costi di riproduzione quantificati annualmente con delibera dalla Giunta Comunale.

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all’imposta di bollo. L’imposta va scontata contestualmente all’autenticazione, salvo che ricorra un’ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005). 

L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo, attraverso una delle seguenti modalità
- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC pasian@pec.pasian.it, allegando copia del documento identificativo del richiedente;
- posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Pasain di Prato – Via Roma n. 46 33037 Pasian di Prato (UD) - con l'indicazione dell'ufficio che detiene il documento;
- a mano presso lo sportello del Protocollo;

l' istanza può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

Tempi per l'evasione della richiesta di accesso

L’Ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente deve concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.
Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l'interessato potrà eventualmente ottenere l’accesso soltanto presentando una nuova istanza.


Le istanze sono disponibili QUI
 
Per informazioni Ufficio Segreteria
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